Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31

MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 24 agosto 2001

Art. 2
Zone fitosanitarie tutelate
1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria, ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, di seguito denominata "struttura fitosanitaria regionale", può istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale.
2. Nelle aree dichiarate "zone fitosanitarie tutelate" la struttura fitosanitaria regionale può prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione degli organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio già presenti in tali aree.

Espandi Indice