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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31

MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 24 agosto 2001

Art. 4
Organi di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli Ispettori fitosanitari, agli Agenti accertatori e agli organi competenti delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni.
2. La Regione può altresì affidare la vigilanza ad altri Enti ed organi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.
3. L'Ente competente all'applicazione delle sanzioni è la Regione.
4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno e successive modificazioni.

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