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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31

MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 24 agosto 2001

Art. 5
Obblighi e sanzioni amministrative
1. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di cui agli artt. 2 e 3 ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere.
2. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo di estirpazione, gli organi di vigilanza redigono verbale di accertamento di illecito amministrativo per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste ai commi 3 e 4 e dispongono l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 250.000 (EURO 129,11) a Lire 1.500.000 (EURO 774,69), fermo restando il rimborso delle spese relative all'estirpazione. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (EURO 258,23) a Lire 3.000.000 (EURO 1.549,37) qualora la violazione avvenga all'interno delle zone fitosanitarie tutelate.
4. Le ditte autorizzate ai sensi della L.R. n. 3 del 1998 e le ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini che violano i divieti di cui agli artt. 2 e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (EURO 516,46) a Lire 6.000.000 (EURO 3.098,74).
5. La violazione delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della presente legge, con esclusione di quelle sanzionate ai commi 3 e 4 dell'art. 5, è punita ai sensi del comma 8 dell'art. 11 della L.R. n. 3 del 1998.
6. Le somme riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate dalla Regione Emilia-Romagna.

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