LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Le somme introitate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per i diritti di segreteria dovuti dalle imprese artigiane, così come stabilite ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973 , convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978 n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, e per le sanzioni amministrative, competono alle Camere di Commercio a titolo di compenso per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge:
a) per quanto riguarda il rimborso alle Camere di Commercio delle spese riferite al personale trasferito, la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti previsti e secondo quanto disposto ai sensi della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5;
b) per quanto riguarda le spese inerenti il funzionamento e lo svolgimento dei compiti delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, la Regione provvede sulla base di criteri e modalità che verranno definiti dalla Giunta regionale e con l'istituzione o la modifica di un apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
c) per quanto riguarda le spese per contributi a progetti promozionali di cui all'art. 5, commi 4 e 5, la Regione farà fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato dei necessari finanziamenti a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .