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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Le somme introitate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per i diritti di segreteria dovuti dalle imprese artigiane, così come stabilite ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978 n. 49 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, e per le sanzioni amministrative, competono alle Camere di Commercio a titolo di compenso per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge:
a) per quanto riguarda il rimborso alle Camere di Commercio delle spese riferite al personale trasferito, la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti previsti e secondo quanto disposto ai sensi della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5;
b) per quanto riguarda le spese inerenti il funzionamento e lo svolgimento dei compiti delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, la Regione provvede sulla base di criteri e modalità che verranno definiti dalla Giunta regionale e con l'istituzione o la modifica di un apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
c) per quanto riguarda le spese per contributi a progetti promozionali di cui all'art. 5, commi 4 e 5, la Regione farà fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato dei necessari finanziamenti a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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