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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 20
Norme transitorie
1. Al fine di favorire un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate con l'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, esclusivamente per il periodo 2001-2003 i rapporti economici tra la Regione e le singole Camere di Commercio vengono regolati sulla base di una apposita intesa.
2. L'intesa specifica l'ammontare del finanziamento, le modalità di aggiornamento di tale importo e le modalità di verifica della spesa. La base di calcolo è rappresentata da una quota fissa di L.130.000.000 (pari a Euro 67.139,40) per tutte le Camere di Commercio e di un importo riconosciuto a ciascuna di esse sulla base del numero di imprese.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'intesa, si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio che verranno dotati dei necessari finanziamenti a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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