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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Espandere area tit1 Titolo I - ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Espandere area tit2 Titolo II - ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Espandere area tit3 Titolo III - NORME FINANZIARIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In attuazione dei principi fondamentali della legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, dell'art. 43 e del comma 2 dell'art. 45 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge disciplina gli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, nonché l'esercizio delle relative competenze e, in particolare, la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
Titolo I
ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO(1)
Capo I
Commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 2
Commissioni provinciali per l'artigianato
1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 hanno sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, quali organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 9 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno. Sempre ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono delegate allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività di dette Commissioni.
2. In materia di tenuta dell'albo delle imprese artigiane, le Commissioni deliberano sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese e delle forme associative artigiane dall'albo o dalla separata sezione, nonché sulle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni, negli elenchi previdenziali ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 Sito esterno, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 Sito esterno, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Sito esterno e dispongono la revisione periodica degli albi. Le Commissioni, inoltre, esprimono parere e formulano proposte su piani di formazione professionale e di istruzione artigiana.
3. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono, le seguenti funzioni:
a) ricezione ed istruttoria delle pratiche inerenti i requisiti delle imprese;
b) rilascio di certificati, atti e visure, nonché riscossione, a favore della tesoreria camerale, dei relativi diritti di segreteria;
c) attività di revisione periodica degli albi.
4. La Giunta regionale emana direttive, sentita Unioncamere Emilia-Romagna, nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese.
5. Ciascuna Commissione provinciale predispone, sulla base dei dati relativi all'attività svolta, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente lo stato dell'artigianato nel territorio di competenza.
Art. 3
Organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato
1. La Commissione provinciale per l'artigianato assegna ai propri componenti lo svolgimento di attività di carattere strumentale ed istruttorio.
2. I compiti di segreteria della Commissione provinciale sono svolti da personale appartenente al ruolo camerale.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I del Titolo III della L.R. n. 24 del 1994.
Art. 4
Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato
1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) otto titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni artigiane di categoria più rappresentative a struttura nazionale con strutture presenti ed operanti a livello provinciale, secondo criteri fissati con proprio atto dalla Giunta regionale;
b) tre membri designati tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale ed operanti nella provincia;
c) il direttore della sede provinciale INPS, o un suo delegato;
d) un rappresentante designato dal responsabile della Direzione provinciale del lavoro;
e) quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta regionale, su designazione delle organizzazioni di cui alla lettera a).
2. Il Presidente della Commissione provinciale è eletto tra i rappresentanti di cui alla lett. a) del primo comma nella seduta di insediamento con il voto favorevole della metà più uno dei componenti la Commissione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.
3. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina. La decadenza dei componenti di cui alla lettera a) è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere b), c) e d) avviene a seguito di nuova designazione dell'autorità competente.
4. In caso di dimissioni o decesso la sostituzione dei componenti avviene a seguito di designazione da parte dell'organismo avente titolo alla designazione ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al comma 1.
5. Si applicano alla Commissione provinciale per l'artigianato gli articoli 15 e 18 della L.R. n. 24 del 1994.
6. La designazione dei componenti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni dei membri, il Presidente della Giunta regionale, assegna un ulteriore termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine, provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti. È fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.
7. La prima seduta della Commissione è convocata dal componente più anziano d'età, che la presiede, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione Emilia-Romagna ai componenti della Commissione provinciale per l'artigianato del decreto di costituzione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il dirigente regionale competente.
Capo II
Commissione regionale per l'artigianato
Art. 5
Funzioni e compiti
1. Ai sensi degli artt. 9 e 11 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, quale organo di coordinamento delle attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
2. In relazione alla tenuta degli albi delle imprese artigiane, la Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:
a) decide in via definitiva, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modifica, e cancellazione dall'albo;
b) coordina lo svolgimento delle attività di revisione periodica, nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
3. La Commissione predispone, sulla base dei dati relativi all'attività svolta e di quelli comunicati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, comprensivi dello stato di revisione degli albi, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente le attività artigianali nella regione Emilia-Romagna.
4. La Regione contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la promozione delle attività artigiane con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico e alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi artigiani.
5. Al finanziamento delle attività e delle iniziative promozionali previste al comma 4, nonché ai criteri e alle modalità per la concessione dei contributi, provvede la Giunta regionale con proprio atto nel limite dello stanziamento autorizzato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lett. c).
Art. 6
Costituzione e composizione
1. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;
c) da cinque membri designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale più rappresentative con strutture presenti e operanti nella regione esperti in materia di artigianato.
2. Il Presidente della Commissione regionale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.
Art. 7
Organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede nella città capoluogo di Regione.
2. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato si applica, salvo diversa previsione di legge, quanto previsto dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 24 del 1994.
3. La Commissione assegna ai propri componenti lo svolgimento di attività di carattere strumentale ed istruttorio.
4. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al ruolo della Giunta regionale.
Capo III
Norme comuni per la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 8
Vigilanza
1. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Nel caso in cui le Commissioni, per dimissioni o altra causa, siano nella impossibilità di funzionare, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Qualora, entro sei mesi dalla nomina, il commissario non sia stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il presidente della Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le modalità previste dalla presente legge.
Titolo II
ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 9
Organizzazione degli albi
1. Le imprese artigiane che hanno la sede legale ovvero la sede operativa principale nel territorio della provincia sono tenute ad iscriversi agli albi provinciali, secondo quanto previsto dalla legge n. 443 del 1985 Sito esterno e successive modifiche. Per le imprese artigiane esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.
2. Alla separata sezione dell'albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, in conformità a quanto previsto all'art. 6 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, che abbiano sede legale nel territorio della provincia.
3. La modulistica per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo imprese artigiane viene predisposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tenuto conto delle indicazioni approvate dalla Regione, la quale detta altresì disposizioni in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali.
4. La gestione dell'albo avviene mediante l'utilizzo degli strumenti informatici nell'ambito del sistema informatico delle Camere di Commercio.
5. È garantito lo scambio dei dati nei confronti delle pubbliche amministrazioni in maniera gratuita.
6. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'Artigianato sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
Art. 10
Iscrizione all'albo delle imprese artigiane
1. L'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane avviene sulla base della sussistenza, della modificazione o della perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Camera di Commercio, anche per via telematica o su supporto informatico, secondo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno.
3. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione dell'atto di iscrizione nell'albo delle imprese da parte della Commissione e, nel caso la comunicazione della decisione all'interessato non intervenga entro il termine prescritto, dal sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.
4. Gli effetti dell'iscrizione negli elenchi invalidità, vecchiaia, superstiti di cui alla legge 17 marzo 1993, n. 63 Sito esterno decorrono dal momento di effettivo inizio dell'attività di impresa artigiana.
5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e delle successive denunce di modifica e di cessazione dall'albo, ne danno comunicazione al Registro Imprese per le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.
Art. 11
Modificazioni e cancellazione dall'albo su comunicazione delle imprese artigiane
1. Le imprese artigiane iscritte all'albo sono tenute a trasmettere alla Camera di Commercio, entro trenta giorni, le denunce delle modificazioni, di fatto e di diritto, relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini dell'iscrizione all'albo o, qualora soggette alla registrazione, ai sensi dell'art. 2200 del Codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta modificazione entro trenta giorni dalla data della registrazione stessa.
2. Le imprese artigiane iscritte all'albo che cessino l'attività o che perdano i requisiti di legge sono tenute a farne denuncia alla Camera di Commercio entro il termine di trenta giorni o, qualora soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 2200 del Codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta cancellazione dal registro entro trenta giorni.
3. La Commissione, esperiti gli accertamenti del caso, delibera in merito alla denuncia esaminata. La Camera di Commercio provvede a comunicare la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento delle modificazioni o come cancellazione dall'albo.
4. Gli effetti della modifica e della cancellazione decorrono dalla data della deliberazione o, nel caso di mancata comunicazione, dal giorno di scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Ai fini della cancellazione negli elenchi di invalidità, vecchiaia, superstiti gli effetti della cancellazione decorrono dal momento di effettiva cessazione dell'attività di impresa artigiana.
Art. 12
Accertamenti d'ufficio sulla sussistenza e modificazione dei requisiti
1. La Commissione provinciale per l'artigianato, a seguito di notizia diretta o di altri elementi conoscitivi, può disporre in ogni momento l'avvio della procedura di accertamento d'ufficio a carico di imprese iscritte all'albo, in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti di legge.
2. La Commissione alla quale gli organi, gli enti e le amministrazioni pubbliche, avendo riscontrato l'inesistenza di uno dei requisiti di legge nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne abbiano dato comunicazione, dispone, entro quindici giorni, l'avvio della procedura di accertamento.
3. L'avvio della procedura di accertamento viene comunicato entro il termine di quindici giorni all'impresa interessata perché provveda a far conoscere alla Commissione le proprie ragioni in merito entro i successivi quindici giorni.
4. La Commissione, esperiti gli accertamenti di rito, decide in merito ed entro sessanta giorni dall'avvio della procedura comunica la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che avevano riscontrato l'inesistenza dei requisiti.
Art. 13
Iscrizione alla separata sezione dell'albo
1. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio o società consortile interessato, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati e delle proporzioni previste al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno.
2. I consorzi e le società consortili sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.
3. I consorzi e le società consortili di cui al presente articolo sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alla Commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita dei requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché la cessazione del consorzio o società consortile, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Art. 14
Revisione dell'albo delle imprese artigiane
1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione dei rispettivi albi ogni trenta mesi.
2. Agli effetti dei necessari atti istruttori da parte dei Comuni, la Commissione provinciale per l'artigianato, almeno tre mesi prima della scadenza del termine per la revisione invia loro i dati relativi agli elenchi delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultano esercenti l'attività nei Comuni stessi. Questi trasmettono i dati rilevati entro due mesi dal ricevimento degli elenchi.
Art. 15
Ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato
1. I ricorsi in via amministrativa contro la deliberazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo o alla separata sezione, sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, dagli interessati, nonché dagli enti, dagli organi e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano dato comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 12.
2. La Commissione regionale per l'artigianato, esperiti anche direttamente gli accertamenti del caso, delibera in merito ai ricorsi e comunica la decisione agli interessati e, per l'esecuzione, alla competente Commissione provinciale.
3. La Commissione regionale per l'artigianato può, d'ufficio o su domanda del ricorrente, sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Sito esterno.
4. Contro le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Art. 16
Pubblicità
1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono affisse per estratto all'albo camerale per un periodo di almeno otto giorni.
2. Con le forme e nei termini di cui al comma 1, le delibere adottate ai sensi dell'art. 15 dalla Commissione regionale per l'artigianato sono affisse in apposito albo nella sede della Commissione nonché all'albo della Commissione provinciale sulla cui delibera si è pronunciata la Commissione regionale.
3. Delle deliberazioni di cui al presente articolo è data comunicazione pubblica in via telematica.
Art. 17
Sanzioni
1. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, e al fine di un'armonizzazione col Registro imprese, alle violazioni sottoelencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:
a) in caso di omissione o ritardo della presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane da lire centomila (pari a Euro 51,65) a lire un milione (pari a Euro 516,46);
b) in caso di omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi da lire duecentomila (pari a Euro 103,29) a lire due milioni (pari a Euro 1.032,91).
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è delegata alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, cui spettano i relativi proventi, nel rispetto delle modalità e procedure della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e successive modificazioni.
Titolo III
NORME FINANZIARIE
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Le somme introitate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per i diritti di segreteria dovuti dalle imprese artigiane, così come stabilite ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978 n. 49 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, e per le sanzioni amministrative, competono alle Camere di Commercio a titolo di compenso per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge:
a) per quanto riguarda il rimborso alle Camere di Commercio delle spese riferite al personale trasferito, la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti previsti e secondo quanto disposto ai sensi della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5;
b) per quanto riguarda le spese inerenti il funzionamento e lo svolgimento dei compiti delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, la Regione provvede sulla base di criteri e modalità che verranno definiti dalla Giunta regionale e con l'istituzione o la modifica di un apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
c) per quanto riguarda le spese per contributi a progetti promozionali di cui all'art. 5, commi 4 e 5, la Regione farà fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato dei necessari finanziamenti a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.
Art. 19
Compensi ai componenti delle Commissioni
1. Ai componenti delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, ad eccezione dei Presidenti e dei Vicepresidenti spettano i compensi ed ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate a norma dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modifiche.
2. Al Presidente e al Vicepresidente della Commissione regionale per l'Artigianato e al Presidente e ai Vicepresidenti delle Commissioni provinciali spettano indennità di funzioni determinate ai sensi della L.R. 10 maggio 1982, n. 20.
Art. 20
Norme transitorie
1. Al fine di favorire un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate con l'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, esclusivamente per il periodo 2001-2003 i rapporti economici tra la Regione e le singole Camere di Commercio vengono regolati sulla base di una apposita intesa.
2. L'intesa specifica l'ammontare del finanziamento, le modalità di aggiornamento di tale importo e le modalità di verifica della spesa. La base di calcolo è rappresentata da una quota fissa di L.130.000.000 (pari a Euro 67.139,40) per tutte le Camere di Commercio e di un importo riconosciuto a ciascuna di esse sulla base del numero di imprese.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'intesa, si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio che verranno dotati dei necessari finanziamenti a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.
Art. 21
Abrogazioni
1. È abrogata la L.R. 4 giugno 1988, n. 24.
Art. 22
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione Sito esterno, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 ottobre 2001 VASCO ERRANI

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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