Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 16/11/1976 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001
LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 161 del 15 novembre 2001
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 1 è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:
a) che all'istituzione della Fondazione partecipino Enti locali della regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali altri soggetti;
b) che la Fondazione persegua le finalità di cui all'art. 3;
c) che il Consiglio regionale e la Giunta regionale abbiano uguale rappresentanza nel consiglio di amministrazione;
d) che la rappresentanza del Consiglio regionale invii entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali.