Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 23/12/2016 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001
LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 161 del 15 novembre 2001
Art. 6
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dagli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 2 la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.
2. All'onere derivante dal conferimento di cui all'art. 5, comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 L.16/06/70 n. 281 ). Spese di investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.