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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 161 del 15 novembre 2001

INDICE

Art. 1 - Contributo al Comitato promotore e partecipazione alla Fondazione
Art. 2 - Condizioni per la partecipazione
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Esercizio dei diritti
Art. 5 - Conferimenti
Art. 6 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributo al Comitato promotore e partecipazione alla Fondazione
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione "Scuola di Pace di Monte Sole" . Il Presidente della Regione compirà tutti gli atti necessari al fine di perfezionare tale partecipazione.
2. Al fine di promuovere l'adesione di altri soci fondatori, nonché la sperimentazione delle attività oggetto dell'istituenda Fondazione, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere un contributo straordinario, dell'ammontare di L.100.000.000 (pari a euro 51.645,69) per l'esercizio 2001 e Lire 100.000.000 (pari a euro 51.645,69) per l'esercizio 2002, al "Comitato promotore della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole" costituito con la scrittura privata il 12 dicembre 1997.
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 1 è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:
a) che all'istituzione della Fondazione partecipino Enti locali della regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali altri soggetti;
b) che la Fondazione persegua le finalità di cui all'art. 3;
c) che il Consiglio regionale e la Giunta regionale abbiano uguale rappresentanza nel consiglio di amministrazione;
d) che la rappresentanza del Consiglio regionale invii entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali.
Art. 3
Finalità
1. La Fondazione, a partire dai luoghi del parco storico di Monte Sole, oggetto dell'azione sistematica di sterminio di persone e villaggi nell'autunno 1944, persegue le finalità di promuovere e svolgere iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, volte ad affrontare il tema della gestione non violenta e costruttiva dei conflitti in atto e della lotta ad ogni forma di xenofobia e razzismo.
Art. 4
Esercizio dei diritti
1. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
Art. 5
Conferimenti
1. La Regione concorre alla formazione del fondo di dotazione della Fondazione con un conferimento di Lire 400.000.000 (pari a euro 206.582,76).
Art. 6
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dagli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 2 la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.
2. All'onere derivante dal conferimento di cui all'art. 5, comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 L.16/06/70 n. 281 Sito esterno). Spese di investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 novembre 2001 VASCO ERRANI

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