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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 giugno 2011 n. 7

L.R. 12 maggio 2014 n. 4

Art. 1
Contributo al Comitato promotore e partecipazione alla Fondazione
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione "Scuola di Pace di Monte Sole" . Il Presidente della Regione compirà tutti gli atti necessari al fine di perfezionare tale partecipazione.
2. Al fine di promuovere l'adesione di altri soci fondatori, nonché la sperimentazione delle attività oggetto dell'istituenda Fondazione, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere un contributo straordinario, dell'ammontare di L.100.000.000 (pari a euro 51.645,69) per l'esercizio 2001 e Lire 100.000.000 (pari a euro 51.645,69) per l'esercizio 2002, al "Comitato promotore della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole" costituito con la scrittura privata il 12 dicembre 1997.

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