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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 giugno 2011 n. 7

L.R. 12 maggio 2014 n. 4

Art. 2

(sostituite lett. c) e d) comma 1 e inseriti commi 1 bis e 1 ter da art. 1 L.R. 30 giugno 2011 n. 7)

Condizioni per la partecipazione
1. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 1 è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:
a) che all'istituzione della Fondazione partecipino Enti locali della regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali altri soggetti;
b) che la Fondazione persegua le finalità di cui all'art. 3;
c) che un membro del consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione;
d) che sia istituito un consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.
1 bis. Il membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d) sono nominati dall'Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.
1 ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa un rapporto annuale sull'attività svolta.

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