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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 giugno 2011 n. 7

L.R. 12 maggio 2014 n. 4

Art. 5 bis
Contributo annuale
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole un contributo annuale, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, allo scopo di concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti in base alle finalità di cui all'articolo 3.
2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario. La Giunta regionale, valutata la congruità del programma rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione e allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione medesima, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
3. La Fondazione è tenuta a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, il rapporto annuale di cui all'articolo 2, comma 1 ter, il quale attesta altresì lo stato di attuazione del programma di attività di cui al comma 2 e contiene tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.

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