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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 giugno 2011 n. 7

L.R. 12 maggio 2014 n. 4

Art. 6

(inseriti commi 2 bis. e 2 ter. da art. 2 L.R. 12 maggio 2014 n. 4)

Norma finanziaria
1. All'onere derivante dagli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 2 la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.
2. All'onere derivante dal conferimento di cui all'art. 5, comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 L.16/06/70 n. 281 Sito esterno). Spese di investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.
2 bis. All'onere derivante dall'articolo 5 bis, pari a Euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B 1.2.3.2.3840 nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla medesima U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

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