LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE
INDICE
Art. 1 - Contributo al Comitato promotore e partecipazione alla Fondazione
Art. 2 - Condizioni per la partecipazione
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Esercizio dei diritti
Art. 5 - Conferimenti
Art. 5 bis - Contributo annuale
Art. 6 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributo al Comitato promotore e partecipazione alla Fondazione
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione "Scuola di Pace di Monte Sole" . Il Presidente della Regione compirà tutti gli atti necessari al fine di perfezionare tale partecipazione.
2. Al fine di promuovere l'adesione di altri soci fondatori, nonché la sperimentazione delle attività oggetto dell'istituenda Fondazione, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere un contributo straordinario, dell'ammontare di L.100.000.000 (pari a euro 51.645,69) per l'esercizio 2001 e Lire 100.000.000 (pari a euro 51.645,69) per l'esercizio 2002, al "Comitato promotore della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole" costituito con la scrittura privata il 12 dicembre 1997.
Art. 2
(sostituite lett. c) e d) comma 1 e inseriti commi 1 bis e 1 ter da art. 1 L.R. 30 giugno 2011 n. 7)
Condizioni per la partecipazione
1. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 1 è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:
a) che all'istituzione della Fondazione partecipino Enti locali della regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali altri soggetti;
b) che la Fondazione persegua le finalità di cui all'art. 3;
c) che un membro del consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione;
d) che sia istituito un consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.
1 bis. Il membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d) sono nominati dall'Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.
1 ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa un rapporto annuale sull'attività svolta.
Art. 3
Finalità
1. La Fondazione, a partire dai luoghi del parco storico di Monte Sole, oggetto dell'azione sistematica di sterminio di persone e villaggi nell'autunno 1944, persegue le finalità di promuovere e svolgere iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, volte ad affrontare il tema della gestione non violenta e costruttiva dei conflitti in atto e della lotta ad ogni forma di xenofobia e razzismo.
Art. 4
Esercizio dei diritti
1. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
Art. 5
Conferimenti
1. La Regione concorre alla formazione del fondo di dotazione della Fondazione con un conferimento di Lire 400.000.000 (pari a euro 206.582,76).
Art. 5 bis
(aggiunto da art. 1 L.R. 12 maggio 2014 n. 4)
Contributo annuale
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole un contributo annuale, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, allo scopo di concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti in base alle finalità di cui all'articolo 3.
2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario. La Giunta regionale, valutata la congruità del programma rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione e allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione medesima, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
3. La Fondazione è tenuta a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, il rapporto annuale di cui all'articolo 2, comma 1 ter, il quale attesta altresì lo stato di attuazione del programma di attività di cui al comma 2 e contiene tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.
Art. 6
(inseriti commi 2 bis. e 2 ter. da art. 2 L.R. 12 maggio 2014 n. 4)
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dagli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 2 la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.
2. All'onere derivante dal conferimento di cui all'art. 5, comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 L.16/06/70 n. 281 ). Spese di investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.
2 bis. All'onere derivante dall'articolo 5 bis, pari a Euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B 1.2.3.2.3840 nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla medesima U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).