LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616
. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001
Art. 1
Competenze della Regione
1. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private ad essa delegate a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
nel rispetto delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto" di seguito indicato come "regolamento statale" .


2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione
e le cui finalità statutarie si attuano nell'ambito della Regione Emilia-Romagna.
