LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616
. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001
Art. 10
Modifiche alla L.R. 1 giugno 1992, n. 27
1.
Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 1 giugno 1992, n. 27 recante "Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza" è sostituito dal seguente:

"6. Il decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, determina la cessazione della natura pubblica della istituzione. Con effetto dalla data di detto decreto la persona giuridica è iscritta d'ufficio nel registro regionale istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto".".

