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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001

Art. 2
Funzioni regionali
1. Le funzioni amministrative indicate nell'articolo 1 concernono:
a) il riconoscimento della personalità giuridica, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 3;
b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto determinata dall'iscrizione delle stesse nel registro di cui all'articolo 3;
c) la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile, determinata dall'iscrizione della stessa nel registro di cui all'articolo 3;
d) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile;
e) la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'articolo 42 del codice civile;
f) il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile;
g) il coordinamento dell'attività e l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni ai sensi dell'articolo 26 del codice civile;
h) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'articolo 28 del codice civile;
i) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 35 del codice civile agli amministratori ed ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.

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