LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616
. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001
Art. 2
Funzioni regionali
1. Le funzioni amministrative indicate nell'articolo 1 concernono:
a) il riconoscimento della personalità giuridica, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 3;
b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto determinata dall'iscrizione delle stesse nel registro di cui all'articolo 3;
c) la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile, determinata dall'iscrizione della stessa nel registro di cui all'articolo 3;
d) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile;
e) la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'articolo 42 del codice civile;
f) il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile;
g) il coordinamento dell'attività e l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni ai sensi dell'articolo 26 del codice civile;
h) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'articolo 28 del codice civile;
i) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 35 del codice civile agli amministratori ed ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.