LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616
. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001
Art. 8
Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni
1. Il direttore generale competente in materia di affari istituzionali può disporre, ove ricorrano i presupposti richiesti dagli articoli 26 e 28 del codice civile, il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione.