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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001

Art. 8
Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni
1. Il direttore generale competente in materia di affari istituzionali può disporre, ove ricorrano i presupposti richiesti dagli articoli 26 e 28 del codice civile, il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione.

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