LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 38
ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Adeguamento e conversione in Euro di sanzioni amministrative
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco " , la locuzione " da L.5.000 a L.200.000 " è sostituita dalla locuzione
" da 6 Euro a 103 Euro " .
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, " Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993 " , è modificato nel modo che segue:
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, " Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale " :