Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 20/05/2021 | |
2. | ![]() | 29/12/2020 | |
3. | ![]() | 29/05/2020 | |
4. | ![]() | 10/12/2019 | |
5. | ![]() | 30/07/2019 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001
LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 38
ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Adeguamento e conversione in Euro di sanzioni amministrative
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco " , la locuzione " da L.5.000 a L.200.000 " è sostituita dalla locuzione
" da 6 Euro a 103 Euro " .
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, " Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993
" , è modificato nel modo che segue:
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3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, " Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale " :