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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 38

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 marzo 2003 n. 7

Art. 4
Adeguamento e conversione in Euro di sanzioni amministrative
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco " , la locuzione " da L.5.000 a L.200.000 " è sostituita dalla locuzione
" da 6 Euro a 103 Euro " .
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, " Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993 Sito esterno " , è modificato nel modo che segue:
a)
alle lettere b), e) ed h) la locuzione " da Lire 10.000 a Lire 60.000 " è sostituita dalla locuzione
" da 6 Euro a 30 Euro " ;
b)
alla lettera c), la locuzione " da Lire 5.000 a Lire 30.000 " è sostituita dalla locuzione
" da 6 Euro a 15 Euro " .
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, " Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale " :
a)
la locuzione " a Lire quattromila e non superiore a Lire venti milioni " è sostituita dalla locuzione
" a 6 Euro e non superiore a 10329 Euro " ;
b)
la locuzione " a Lire quattromila o superiore a Lire venti milioni " è sostituita dalla locuzione
" a 6 Euro o superiore a 10329 Euro ".

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