LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 38
ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Importi contenuti in leggi e regolamenti regionali
Art. 3 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: adeguamento e conversione in Euro delle aliquote d'imposta
Art. 4 - Adeguamento e conversione in Euro di sanzioni amministrative
Art. 5 - Efficacia della legge
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge reca norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'introduzione dell'Euro, anche in attuazione della legge 17 dicembre 1997, n. 433 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 .
Art. 2
(modificata tabella A da art. 24 L.R. 31 marzo 2003 n. 7)
Importi contenuti in leggi e regolamenti regionali
1. Sono modificate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti regionali come indicato nella tabella A, parte integrante della presente legge.
2. Le disposizioni aventi ad oggetto importi di sanzioni amministrative, già convertiti in Euro, sono modificate come indicato nella tabella B, parte integrante della presente legge.
Art. 3
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: adeguamento e conversione in Euro delle aliquote d'imposta
1.
I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, " Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi " sono sostituiti dai seguenti:
"1. A decorrere dall'anno 2002, l'ammontare dell'imposta è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi successivi.
2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:
a) 7,75 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica di 2° categoria, tipo A;
b) 3,62 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo.
3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:
a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica di 1° categoria o in discarica di 2° categoria tipo A o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) 6,20 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica di 2° categoria tipo B.
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni:
a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal quali in discarica;
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
5. Per i rifiuti solidi urbani:
a) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento. " .
Art. 4
Adeguamento e conversione in Euro di sanzioni amministrative
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco " , la locuzione " da L.5.000 a L.200.000 " è sostituita dalla locuzione
" da 6 Euro a 103 Euro " .
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, " Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993 " , è modificato nel modo che segue:
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, " Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale " :
Art. 5
Efficacia della legge
1. La presente legge acquista efficacia alla data del 1° gennaio 2002; nelle more dell'entrata in vigore della legge stessa, trovano comunque diretta applicazione le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 .