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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 62
Oggetto e disciplina del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e di valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il servizio di tesoreria è affidato mediante licitazione privata con capitolato d'oneri che rispetti i principi della concorrenza e relativo bando di gara, preventivamente approvati dalla Giunta regionale.
3. L'istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sarà affidato il servizio di tesoreria dovranno:
a) essere dotati di adeguate strutture tecnico- organizzative;
b) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in tesoreria;
c) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonché quello di deposito dei titoli e valori di proprietà della Regione o depositati da terzi a favore della Regione medesima;
d) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
e) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio esclusivo rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei Paesi esteri. La scelta dei predetti istituti collaboratori è subordinata al benestare della Giunta regionale;
f) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli obbligazionari e cartelle emesse da istituti di credito o finanziari cui partecipi la Regione;
g) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, secondo le modalità da stabilirsi in convenzione.
4. La convenzione viene approvata dalla Giunta regionale e stipulata dal direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di bilancio e contabilità.
5. Qualora sia motivata la convenienza di pubblico interesse, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica.
6. Il servizio di tesoreria per quanto non espressamente disposto dalla presente legge è disciplinato da apposito regolamento.

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