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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 64
Controlli sulla gestione della tesoreria
1. Il conto del tesoriere reso ai sensi dell'articolo 63, comma 2, è approvato entro il 30 aprile di ciascun anno dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio, previa apposizione da parte del medesimo responsabile o da suo delegato del visto di parificazione.
2. Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a consentire, alle strutture regionali preposte, l'accertamento dello stato delle riscossioni e dei pagamenti della Regione.
3. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra le strutture regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

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