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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 65
Rendiconto generale della Regione
1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione.
2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.
3. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.
4. Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio.

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