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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 66
Conto finanziario
1. Il conto finanziario espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, secondo la classificazione di cui all'articolo 19 per le entrate e all'articolo 20 per le spese, in modo da consentire la valutazione delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia ed efficienza individuati.
2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
h) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
i) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
l) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel coro dell'esercizio;
m) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
n) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
o) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
3. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di spesa del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza; f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo;
m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

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