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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 69
Bilanci e rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione
1. I bilanci di previsione annuali, le relative variazioni nonché i rendiconti degli Enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. I bilanci annuali di previsione sono trasmessi alla Giunta regionale prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione per essere allegati al bilancio medesimo.
3. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono pubblicati in forma riassuntiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono riclassificati per il consolidamento della spesa pubblica, anche in relazione alle normative statali in materia.

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