LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001
Titolo II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 4
Strumenti della programmazione finanziaria
1. Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione:
a) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate alla programmazione regionale;
b) il bilancio annuale di previsione;
c) la legge finanziaria regionale.
Capo I
BILANCIO PLURIENNALE
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio e non inferiore ad un triennio.
2. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.
3. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.
4. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale sia in base alla normativa comunitaria già in vigore, sia con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale, nonché ai previsti nuovi interventi legislativi.
5. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri.
6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente.
Art. 6
Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
1. Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.
2. Le entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione Europea, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali e comunitari competenti.
3. Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.
Art. 7
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale
1. Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonché quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi e strutture regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.
2. Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonché, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma del comma 3 dell'articolo 6.
3. Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base alla programmazione regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonché dai limiti d'impegno.
4. Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'articolo 6, e il totale delle spese già predeterminate previste a norma del comma 1 e della prima parte del comma 2 del presente articolo.
5. Nel bilancio pluriennale le spese sono indicate in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
Art. 8
Struttura del bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
2. Nello stato di previsione delle entrate le stesse sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma dell'articolo 19.
3. Nello stato di previsione delle spese le stesse sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle spese nel bilancio annuale di previsione, a norma dell'articolo 20.
4. Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. È inoltre indicata la quota relativa all'esercizio successivo, nonché anche globalmente la quota relativa al residuo periodo.
5. Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del comma 1 rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto per titoli;
b) per le spese: il riassunto per parti ed aree d'intervento.
Capo II
BILANCIO ANNUALE
Art. 9
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Art. 10
Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione
1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, predisposti dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, sono presentati dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio annuale si riferisce e sono approvati con legge entro il 31 dicembre.
Art. 11
Bilancio annuale di previsione
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali in cui si articolano le entrate sono individuate con riferimento alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto delle entrate. Le unità previsionali in cui si articolano le spese sono determinate sulla base di aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, individuate con riferimento alle competenze istituzionali della Regione, alla legislazione vigente e tenuto conto dei vincoli a garanzia degli equilibri di bilancio. Le contabilità speciali, sia nell'entrata sia nella spesa, sono articolate in capitoli e, in relazione alle necessità della codificazione meccanografica, rappresentate in un'unica unità previsionale di base.
3. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.
4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto al termine dell'esercizio precedente, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati.
5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Al bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unità previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 22.
7. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
8. Contestualmente all'approvazione della legge di
bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio
provvisorio è prevista la ripartizione delle unità
previsionali di base in capitoli ai fini della
gestione e rendicontazione e l'assegnazione ai
dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa delle risorse
destinate al raggiungimento degli obiettivi
individuati per gli interventi, i programmi e i
progetti finanziati nell'ambito dello stato di
previsione delle spese.
9. Il bilancio annuale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle
spese;
c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.
Art. 12
Stanziamenti di competenza
1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai tempi di attuazione dei programmi e dei progetti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi, a norma dell'articolo 39, nonché delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie già svolte a norma dell'articolo 37. È esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
2. Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al comma 1, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.
3. Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. La quota parte del limite d'impegno autorizzata nell'esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di competenza assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio stesso.
5. Qualora la legge regionale autorizzi un nuovo limite d'impegno per l'esercizio di competenza, la quota di cui al comma 4 si cumula all'ulteriore limite d'impegno autorizzato per l'esercizio di competenza assumendone la medesima durata.
Art. 13
Stanziamenti di cassa
1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma dell'articolo 39, e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.
Art. 14
Equilibrio del bilancio di competenza
1. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio, comprese, fra queste ultime, le entrate derivanti da mutui e prestiti la cui stipulazione sia autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 34.
Art. 15
Equilibrio del bilancio di cassa
1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
Art. 16
Universalità ed integrità del bilancio
1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
2. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui all'articolo 69.
Art. 17
Esercizio provvisorio
1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.
3. La legge può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili delle unità previsionali di base con riferimento ai capitoli di spesa facenti parte delle medesime, sia in ordine a specifiche unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli di spesa facenti parte delle medesime, il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.
4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
5. Nel caso di cui al comma 4 l'autorizzazione all'esecuzione della spesa è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di:
a) spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi;
b) spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi;
c) reiscrizione di residui passivi perenti reclamati dai creditori con scadenza nel periodo;
d) spese corrispondenti ad assegnazioni statali per funzioni delegate o vincolate a scopi specifici, già regolate dalla legge, accertate nell'esercizio in chiusura ma iscritte con atto di Giunta alla competenza del nuovo esercizio a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a);
e) pagamenti imputabili alla gestione dei residui passivi.
Art. 18
Gestione provvisoria del bilancio
1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria così come previsto per l'esercizio provvisorio dal comma 5 dell'articolo 17.
Art. 19
Classificazione delle entrate
1. Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:
a) Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
b) Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
c) Titolo III: Entrate extratributarie;
d) Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
e) Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
f) Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e ripartite in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale.
3. Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione. L'unità previsionale di base costituisce l'unità elementare di classificazione delle entrate.
4. Per ciascuna unità previsionale di base devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua, la denominazione analitica ed il riferimento alla categoria.
5. Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione analitica.
6. Il bilancio contiene, nello stato di previsione delle entrate, un riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei titoli.
Art. 20
Classificazione delle spese
1. Nel bilancio della Regione le spese sono suddivise in tre parti, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale:
a) Parte 1 - Spese effettive per il conseguimento delle finalità dell'Ente;
b) Parte 2 - Spese conseguenti ad operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale;
c) Parte 3 - Contabilità speciali.
2. Nell'ambito della parte 1, le spese sono ripartite ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale in: aree d'intervento; funzioni obiettivo sulla base di aggregati di materie afferenti le competenze istituzionali della Regione e organizzate ai fini dell'individuazione delle politiche regionali; unità previsionali di base.
3. Nell'ambito della parte 2, le spese si distinguono in aree d'intervento, in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base con riferimento al rimborso di anticipazioni passive di cassa.
4. Nell'ambito della parte 3, le spese per contabilità speciali e partite di giro sono articolate in capitoli e, in relazione alle necessità della codificazione meccanografica, rappresentate in un'unica unità previsionale di base.
5. Il bilancio contiene, per le spese, un riepilogo per aree d'intervento e per funzioni obiettivo e un riepilogo per aree d'intervento e per parti.
Art. 21
Specificazione delle unità previsionali di base delle spese
1. L'unità previsionale di base costituisce l'unità elementare di classificazione delle spese ed è articolata in uno o più capitoli nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6.
2. Nella medesima unità previsionale di base non possono comunque essere incluse:
a) spese correnti, spese in conto capitale, spese in annualità e spese per il rimborso dei prestiti;
b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
c) spese relative ad obiettivi per perseguire i quali la Regione utilizzi finanziamenti da parte dello Stato, da parte dell'Unione Europea ed altre spese.
3. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono essere indicati oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.
Art. 22
Specificazione delle spese ai fini della gestione e della rendicontazione
1. Nell'ambito delle classificazioni di cui agli articoli 20 e 21, le spese si suddividono in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare della spesa ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa. Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese in conto capitale, spese in annualità e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
c) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione utilizzi finanziamenti da parte dello Stato o da parte dell'Unione Europea, iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio, ed altre spese.
3. Per ciascun capitolo di spesa debbono essere indicati oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua; la denominazione che deve indicare chiaramente ed analiticamente gli oggetti e le finalità della spesa; il riferimento alla classificazione economica di primo grado (titoli) e di secondo grado (categorie); il riferimento alla classificazione funzionale (sezioni funzionali); il riferimento al carattere di spesa per funzioni proprie o per funzioni delegate dallo Stato.
Art. 23
Riclassificazione delle entrate e delle spese
1. La Regione, al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, adotta modalità idonee a consentire l'unificazione, nei propri bilanci, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese sulla base dei criteri metodologici indicati dall'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge statale.
Art. 24
Quadro riassuntivo e prospetti allegati
1. Il quadro riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e, per parti, aree d'intervento, funzioni obiettivo, i totali delle spese.
2. Al quadro riassuntivo è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate distinte per unità previsionali di base e per capitoli derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base e in capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 33.
Art. 25
Fondo di riserva per spese obbligatorie
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti delle unità previsionali di base limitatamente ai capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unità previsionali di base che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).
Art. 26
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 a favore di altri capitoli del bilancio di cassa con conseguente adeguamento degli stanziamenti di cassa previsti dalle unità previsionali di base, è disposto con delibera della Giunta regionale.
3. Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in entità inadeguata nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa o dotati di stanziamento insufficiente, è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al presente articolo, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi, in occasione dell'assestamento di bilancio di cui all'articolo 30.
4. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.
Art. 27
Fondo di riserva per spese impreviste
1. Nel bilancio di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base limitatamente ai capitoli di spesa, ovvero in nuove unità previsionali di base e in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 debbono essere presentate al Consiglio regionale per la convalida entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione.
4. L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore allo 0,50% del totale delle spese effettive di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).
Art. 28
Fondi speciali
1. Nel bilancio di competenza e di cassa sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.
3. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni delle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità previsionali di base nonché dei corrispondenti capitoli di spesa ovvero di nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano gli interventi di spesa.
4. Sono tenuti distinti i fondi speciali destinati al finanziamento di spese correnti e di spese in conto capitale.
5. Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo speciale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.
6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.
Art. 29
Disposizioni comuni ai fondi di riserva e speciali
1. I fondi di riserva di cui agli articoli 25 e 27 ed i fondi speciali di cui all'articolo 28 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.
2. Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva di cui al comma 1 dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.
Art. 30
Assestamento di bilancio
1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio predispone l'assestamento del bilancio che viene approvato, entro il 31 luglio di ogni anno, dal Consiglio regionale con legge. La legge di assestamento al bilancio provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle lettere a), b) e c) per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15;
e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune.
2. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto generale della Regione.
Art. 31
Variazioni di bilancio
1. Ogni variazione al bilancio regionale deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27 e dal comma 4 del presente articolo.
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
a) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa appartenenti alla medesima classificazione economica e strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo;
b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate;
c) variazioni compensative anche fra unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio;
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali.
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di detto comma possono disporre altresì l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.
4. La Giunta regionale può provvedere con proprio atto ad apportare le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa:
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti, nonché l'iscrizione delle relative spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, per quelle direttamente regolate con legge e per quelle derivanti da assegnazioni specifiche stabilite dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.
5. I provvedimenti di variazione di cui alla lettera a) del comma 4 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.
6. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui alla lettera a) del comma 4, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
7. Prima dell'adozione degli atti amministrativi di cui al presente articolo, gli stessi sono trasmessi alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, per la verifica.
8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale.
Art. 32
Divieto di storni
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 25, 26, 27 e 31, è vietato il trasporto di somme da una unità previsionale di base all'altra del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.
2. È vietato lo storno di fondi tra i residui, nonché fra i residui e la competenza, e viceversa.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 31, è altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l'esercizio di funzioni delegate, o per altri interventi finanziati con specifiche assegnazioni statali o dell'Unione Europea a favore di altri interventi di spesa.
4. Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzata solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.
Art. 33
Fondi statali assegnati alla Regione
1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative.
2. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione nonché quelle assegnate sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" sono accertate ed impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale in unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.
3. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, o per altre specifiche finalità, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
4. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma 3, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
5. Le spese correlate ad assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione di Giunta, l'impossibilità del loro raggiungimento.
6. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino, con deliberazione di Giunta, economie sul totale delle somme conferite, la Regione può destinare tali economie ad integrazione degli stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione di cui sopra è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d'occorrenza, del bilancio dello Stato.
7. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile dar luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 47, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a) possono essere assunti impegni fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima della data di intervenuta esecutività della delibera di variazione del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.
8. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 7 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al comma 4 dell'articolo 11.
Art. 34
Mutui e prestiti
1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.
2. La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , in materia di prestiti obbligazionari.
3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonché la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio.
5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui e prestiti in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale massima di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , attualmente fissata nel 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate iscritte in bilancio nel titolo I, sempre che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
6. Alla stipulazione dei mutui e dei prestiti autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
7. L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.
8. La Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al presente articolo attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari.
9. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate predispone gli atti inerenti la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari.
Art. 35
Anticipazioni di cassa
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, all'accensione dell'anticipazione di cassa con il Tesoriere regionale per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate iscritte nel titolo I di cui all'articolo 19, comma 1. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.
2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.
Art. 36
Garanzie prestate dalla Regione
1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di Enti e di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o anticipazioni di cassa per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi dell'articolo 38, e fare obbligo alle strutture competenti dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.
2. Nel bilancio regionale annuale è iscritta una apposita unità previsionale di base di spesa, articolata in uno o più capitoli, dotata annualmente della somma presumibilmente occorrente secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.
3. In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'articolo 25.
4. Nel bilancio annuale è iscritta una apposita unità previsionale di base di entrata e un apposito capitolo per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è stata chiamata ad erogare a fronte della garanzia concessa.
5. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione ancora in vita alla data di approvazione del bilancio medesimo.
Capo III
LEGGI DI SPESA E LEGGE FINANZIARIA
Art. 37
Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.
Art. 38
Leggi che autorizzano spese pluriennali
1. Salvo il caso previsto dal comma 2, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
2. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa nel tempo assuma un interesse preminente.
3. Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell'articolo 47, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.
4. La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità della legge.
Art. 39
Disciplina delle procedure di spesa
1. Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, le strutture o gli Enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa stessa, nonché i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale, a norma dell'articolo 47.
2. Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, strutture od Enti di cui al comma 1, entro i termini fissati.
3. Nel caso di concessione di contributi a favore di Enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento del medesimo organo competente alla concessione del contributo stesso, e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato.
4. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio formula il parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale recanti oneri diretti ed indiretti a carico del bilancio regionale.
Art. 40
Legge finanziaria regionale
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, è adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalità:
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti già autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti già autorizzati in passato;
c) l'introduzione di modifiche alle modalità di intervento per il costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è approvata immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa.