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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Capo I
BILANCIO PLURIENNALE
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio e non inferiore ad un triennio.
2. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.
3. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.
4. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale sia in base alla normativa comunitaria già in vigore, sia con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale, nonché ai previsti nuovi interventi legislativi.
5. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri.
6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente.
Art. 6
Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
1. Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.
2. Le entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione Europea, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali e comunitari competenti.
3. Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.
Art. 7
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale
1. Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonché quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi e strutture regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.
2. Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonché, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma del comma 3 dell'articolo 6.
3. Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base alla programmazione regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonché dai limiti d'impegno.
4. Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'articolo 6, e il totale delle spese già predeterminate previste a norma del comma 1 e della prima parte del comma 2 del presente articolo.
5. Nel bilancio pluriennale le spese sono indicate in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
Art. 8
Struttura del bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
2. Nello stato di previsione delle entrate le stesse sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma dell'articolo 19.
3. Nello stato di previsione delle spese le stesse sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle spese nel bilancio annuale di previsione, a norma dell'articolo 20.
4. Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. È inoltre indicata la quota relativa all'esercizio successivo, nonché anche globalmente la quota relativa al residuo periodo.
5. Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del comma 1 rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto per titoli;
b) per le spese: il riassunto per parti ed aree d'intervento.

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