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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Capo I
ENTRATE
Art. 41
Fasi delle entrate
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione e il versamento. Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 42
L'accertamento delle entrate
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata.
2. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito o della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata la somma dovuta alla Regione.
3. L'accertamento delle entrate in particolare avviene:
a) per le entrate tributarie, sulla base dell'accredito dei fondi, sulla base di ruoli, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio, o sulla base di altri provvedimenti specifici stabiliti dalle leggi;
b) per le entrate da devoluzione o compartecipazione regionale a tributi erariali, sulla base dei provvedimenti di attribuzione;
c) per le entrate provenienti da contributi, assegnazioni e trasferimenti dello Stato o dell'Unione Europea, sulla base di atti o provvedimenti di attribuzione delle risorse;
d) per le entrate di natura patrimoniale, di norma, sulla base dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza;
e) per le entrate concernenti le contabilità speciali, conseguentemente alla assunzione dell'impegno o all'effettuazione del pagamento della spesa correlata;
f) in ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, contestualmente alla riscossione del medesimo.
4. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate procede all'accertamento delle entrate sulla base delle disposizioni recate dal presente articolo.
Art. 43
Riscossione e versamento delle entrate
1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od Ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.
2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordinativi d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate o di un suo delegato, secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute nella presente legge e nel regolamento regionale.
3. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.
4. Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute nella presente legge e nel regolamento regionale.
Art. 44
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità
1. La legge regionale di approvazione del bilancio dispone la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.
2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto senza onere alcuno per i debitori.
Art. 45
Residui attivi
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.
3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni anno, con atto motivato del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
4. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla lettera c) del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente per materia che attesta l'inesigibilità o l'insussistenza delle correlative entrate.

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