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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 30
Assestamento di bilancio
1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio predispone l'assestamento del bilancio che viene approvato, entro il 31 luglio di ogni anno, dal Consiglio regionale con legge. La legge di assestamento al bilancio provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle lettere a), b) e c) per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15;
e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune.
2. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto generale della Regione.

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