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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 33
Fondi statali assegnati alla Regione
1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative.
2. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione nonché quelle assegnate sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 Sito esterno "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" sono accertate ed impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale in unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.
3. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, o per altre specifiche finalità, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
4. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma 3, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
5. Le spese correlate ad assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione di Giunta, l'impossibilità del loro raggiungimento.
6. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino, con deliberazione di Giunta, economie sul totale delle somme conferite, la Regione può destinare tali economie ad integrazione degli stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione di cui sopra è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d'occorrenza, del bilancio dello Stato.
7. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile dar luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 47, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a) possono essere assunti impegni fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima della data di intervenuta esecutività della delibera di variazione del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.
8. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 7 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al comma 4 dell'articolo 11.

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