LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001
Art. 40
Legge finanziaria regionale
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, è adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalità:
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti già autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti già autorizzati in passato;
c) l'introduzione di modifiche alle modalità di intervento per il costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è approvata immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa.