LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001
Art. 68
Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale esercita l'autonomia finanziaria e contabile, prevista dallo Statuto della Regione, secondo le regole stabilite dalla presente legge e dai regolamenti consiliari interni.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio dispone di un proprio bilancio autonomo secondo le norme della presente legge e del regolamento consiliare di contabilità.
3. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) trasferimenti dal bilancio della Regione;
b) proventi di attività e da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti acquisiti autonomamente;
c) eventuale avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.
4. Devono essere sorrette da leggi regionali le spese riguardanti il trattamento indennitario dei consiglieri regionali e dei componenti degli organi e delle strutture regionali che per legge fanno capo al Consiglio; le spese per il personale addetto al Consiglio e agli organi e strutture che per legge fanno capo al Consiglio stesso. Le altre spese trovano la loro disciplina nei regolamenti interni del Consiglio regionale.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno di contabilità e dagli altri regolamenti consiliari interni redige un bilancio autonomo del Consiglio regionale, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea, previo esame da parte della competente commissione consiliare. Il Consiglio delibera il proprio bilancio almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio del bilancio di previsione della Regione.
6. L'ammontare del trasferimento di cui alla lettera a) del comma 3 è indicato dal bilancio di previsione annuale del Consiglio. Ai fini dell'iscrizione, nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta, entro il termine di dieci giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio, l'importo del fabbisogno occorrente.
7. Il fabbisogno del Consiglio regionale costituisce spesa obbligatoria per la Regione; è iscritto in un'unica unità previsionale della spesa della Regione. I fondi sono messi globalmente a disposizione del Presidente del Consiglio.
8. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato per le spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta regionale. La Giunta iscrive le eventuali maggiori spese occorrenti nel bilancio della Regione, provvedendo alle necessarie variazioni nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio regionale. Le variazioni di bilancio del Consiglio che non comportano aumenti del fabbisogno complessivo sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza.
9. Il Consiglio amministra i propri fondi in un conto corrente autonomo intestato al Consiglio stesso e acceso, mediante apposita convenzione, presso un istituto di credito. L'istituto di credito assume la funzione di tesoriere del Consiglio regionale.
10. Gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nel bilancio consiliare non sono soggetti a controlli esterni.
11. Il rendiconto del Consiglio, predisposto dall'Ufficio di Presidenza, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
12. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti consiliari interni disciplinano:
a) le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e degli atti amministrativi e di gestione e in genere le modalità di amministrazione e gestione del bilancio consiliare;
b) le modalità di stipulazione di convenzioni e di contratti;
c) i controlli sugli atti e sulla gestione.