LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO) (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Efficacia della legge
1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'Agenzia emanate dalle Regioni interessate.
Note del Redattore:
(inserita lett. f bis) al comma 1 dell'art. 4 dell'allegato da art. 55 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24)