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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 169 del 23 novembre 2001

Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, provvede per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia nei limiti delle risorse finanziarie conferite dallo Stato in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/1998 Sito esterno, trasferendole annualmente all'Agenzia.
2. La Giunta regionale è autorizzata all'iscrizione, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale, dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione delle assegnazioni statali vincolate agli scopi indicati al comma 1 del presente articolo.
3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del fabbisogno annuale dell'Agenzia, nonché della quota di concorso finanziario ad essa spettante in base all'accordo tra le Regioni interessate, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate a tale scopo dal bilancio regionale.

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