LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 luglio 2021, n. 12Art. 1
(aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 29 luglio 2021, n. 12)
Oggetto e finalità
1.
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'
art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Emilia-Romagna concorre all'istituzione dell'"Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)" di seguito denominata "Agenzia".
1 bis.
L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.
Note del Redattore:
(all'art. 4 dell'allegato, prima è stata inserita lett. f bis) al comma 1 da art. 55 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, poi è stato aggiunto il comma 2 bis da art. 3 L.R. 29 luglio 2021, n. 12)