LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 luglio 2021, n. 12Art. 4
(aggiunto comma 3 bis da art. 55 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)
Disposizioni finanziarie
1.
La Regione, in fase di prima applicazione della legge, provvede per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia nei limiti delle risorse finanziarie conferite dallo Stato in attuazione dell'
art. 7 del D.Lgs. n. 112/1998 , trasferendole annualmente all'Agenzia.
2.
La Giunta regionale è autorizzata all'iscrizione, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale, dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione delle assegnazioni statali vincolate agli scopi indicati al comma 1 del presente articolo.
3.
Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del fabbisogno annuale dell'Agenzia, nonché della quota di concorso finanziario ad essa spettante in base all'accordo tra le Regioni interessate, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate a tale scopo dal bilancio regionale.
3 bis.
A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.
Note del Redattore:
(all'art. 4 dell'allegato, prima è stata inserita lett. f bis) al comma 1 da art. 55 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, poi è stato aggiunto il comma 2 bis da art. 3 L.R. 29 luglio 2021, n. 12)