LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 luglio 2021, n. 12INDICE
Art. 1
- Oggetto e finalità
Art. 2 - Contenuto e modifica dell'accordo
Art. 3 - Efficacia della legge
Art. 4
- Disposizioni finanziarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 29 luglio 2021, n. 12)
Oggetto e finalità
1.
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'
art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Emilia-Romagna concorre all'istituzione dell'"Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)" di seguito denominata "Agenzia".
1 bis.
L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.
Art. 2
Contenuto e modifica dell'accordo
1.
L'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.
2.
Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 3
Efficacia della legge
1.
Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'Agenzia emanate dalle Regioni interessate.
Art. 4
(aggiunto comma 3 bis da art. 55 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)
Disposizioni finanziarie
1.
La Regione, in fase di prima applicazione della legge, provvede per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia nei limiti delle risorse finanziarie conferite dallo Stato in attuazione dell'
art. 7 del D.Lgs. n. 112/1998 , trasferendole annualmente all'Agenzia.
2.
La Giunta regionale è autorizzata all'iscrizione, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale, dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione delle assegnazioni statali vincolate agli scopi indicati al comma 1 del presente articolo.
3.
Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del fabbisogno annuale dell'Agenzia, nonché della quota di concorso finanziario ad essa spettante in base all'accordo tra le Regioni interessate, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate a tale scopo dal bilancio regionale.
3 bis.
A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.
Note del Redattore:
(all'art. 4 dell'allegato, prima è stata inserita lett. f bis) al comma 1 da art. 55 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, poi è stato aggiunto il comma 2 bis da art. 3 L.R. 29 luglio 2021, n. 12)