LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 28
(modificato comma 5 da art. 6 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17)
Cause di estinzione
1. Il rapporto di lavoro si può estinguere in particolare, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile;
d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;
e) risoluzione del rapporto in caso di inabilità permanente;
f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, su proposta o previo parere del direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente interessato.
3. Nel caso di cui alla lettera f) il recesso è disposto dal direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente interessato.
4. Qualora si tratti di direttore generale o di dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, la risoluzione del rapporto di lavoro è disposta dalla Giunta regionale.
5. Le persone già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna e cessate dal servizio per dimissioni volontarie o per licenziamento per motivi oggettivi, possono essere riassunte su loro richiesta. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva le condizioni e le modalità per tale riassunzione. Non può in ogni caso essere riassunto il dipendente che ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro beneficiando di agevolazioni economiche.
Art. 29
Collocamento a riposo
1. Il dipendente è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Viene altresì collocato a riposo d'ufficio il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Note del Redattore:
(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)