LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo VI
CONTROLLI INTERNI
Art. 52
(sostituito da art. 7 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)
Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione
1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, articola e disciplina un adeguato sistema di controlli interni, acquisito il parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 49, a garanzia della legalità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.
2. Ai fini dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e delle disposizioni statali in materia di trasparenza, la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza.
3. I responsabili di cui al comma 2 individuati dalla Giunta regionale sono chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali.
4. La Regione può stipulare accordi con gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), per definire le modalità della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nominato dalla Giunta regionale può svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi.
Art. 53
(abrogato da art. 11 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)
Principi del sistema dei controlli
abrogato.
Art. 54
(sostituito comma 2 e abrogato comma 3 da art. 41 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, poi abrogato intero articolo da art. 11 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)
Controllo strategico
abrogato.
Art. 55
(abrogato comma 1 da art. 41 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 , poi abrogato intero articolo da art. 11 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)
Controllo di gestione
abrogato.
Art. 56
(abrogato da art. 11 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
abrogato.
Note del Redattore:
(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)