LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo I
Struttura organizzativa
Art. 3
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in:
a) direzioni generali;
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per i rispettivi ambiti di competenza, determinano:
a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;
c) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;
d) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2 possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la competenza.
Note del Redattore:
(Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7 sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)