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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Capo I
Accesso all'impiego regionale
Art. 14
Modalità di accesso
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale avviene tramite:
a) assunzioni dall'esterno mediante procedure selettive ovvero chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
b) mobilità da altre Amministrazioni pubbliche;
c) procedure selettive per la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale.
2. Le procedure di cui alle lettere a) e c) del comma 1, sono di norma uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti congiuntamente dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 15
Disciplina sulle modalità di accesso
1. Ferme restando le modalità di accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati, anche per l'area dirigenziale e relativamente alle procedure di accesso di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14:
a) i criteri per l'individuazione dei posti vacanti da riservare all'accesso dall'esterno;
b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;
c) le competenze e gli ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici;
d) i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva:
a) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di individuazione dei relativi membri, nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno e delle disposizioni in materia di pari opportunità; dette commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;
b) i criteri di redazione dei bandi;
c) le procedure di selezione;
d) i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove richiesta;
e) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente in materia di personale.
3. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti è nulla di diritto.
4. Nei processi selettivi il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.
5. Il dipendente già inquadrato nei ruoli regionali non effettua il periodo di prova tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
6. La Regione invita i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) a presentare la documentazione e a sottoscrivere il contratto individuale nei termini stabiliti dal contratto collettivo.
Art. 16

(sostituito comma 3 da art. 46 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)

Approvazione della graduatoria
1. Il dirigente competente in materia di personale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori delle procedure selettive di cui all'articolo 14.
2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso. (1)
3. La Regione, a fini di economicità, può provvedere alla copertura dei fabbisogni di personale tramite l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte ed il preventivo assenso degli interessati.
4. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 17
Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale
1. I requisiti minimi per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:
a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non dirigenziale.
Art. 18
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato
1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive dotazioni organiche. Della predetta deliberazione è data preventiva informazione alla competente Commissione consiliare.
3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore generale, la deliberazione di cui al comma 2 è adottata su proposta del direttore della direzione generale interessata.
4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.
5. Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7 Sito esterno sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

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