LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 52 -
Tipologia e finalità dei controlli
Art. 53 -
Principi del sistema dei controlli
Art. 54 -
Controllo strategico
Art. 55 -
Controllo di gestione
Art. 56 -
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
Art. 2
Ruoli organici del Consiglio e della Giunta
1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 , è distinto nei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e di collaborazione professionale che la legge attribuisce alla Giunta spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda la relativa struttura.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Struttura organizzativa
Art. 3
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in:
a) direzioni generali;
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per i rispettivi ambiti di competenza, determinano:
a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;
c) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;
d) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2 possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la competenza.
Capo II
Strutture speciali
Art. 4
Gabinetto del Presidente del Consiglio
1. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalle altre norme regionali.
2. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto in particolare all'esercizio delle funzioni e attività dei consiglieri regionali, ai rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed estere ed inoltre alle iniziative di comunicazione istituzionale e di divulgazione legislativa.
3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
Art. 5
Gabinetto del Presidente della Giunta
1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.
2. Il Gabinetto del Presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione delle attività politico- amministrative della Giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale.
3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
Art. 6
Struttura di controllo strategico
1. Ai fini del controllo di cui all'articolo 54 è istituita una apposita struttura speciale alle dirette dipendenze della Giunta regionale, che ne disciplina il funzionamento.
Art. 7
Segreterie particolari
1. Con le modalità previste all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
a) del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
b) del Presidente della Giunta, del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori.
Art. 8
Segreterie dei gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume l'atto di cui all'articolo 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica dei gruppi, l'esigenza comune ad ogni gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.
Art. 9
Personale delle strutture speciali
1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e del Consiglio è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.
3. Alle nomine del personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti, alla struttura di controllo strategico e alle segreterie, sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli organici regionali, provvede:
a) il Presidente della Giunta con proprio decreto per le strutture speciali della Giunta;
b) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, per le strutture speciali del Consiglio e le segreterie dei gruppi consiliari.
4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli organici regionali si provvede:
a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto;
b) con il comando di personale da altre pubbliche amministrazioni.
5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4.
6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio è invece definito ai sensi del comma 7.
7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al riconoscimento dell'emolumento spettante.
8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.
10. Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dal Presidente della Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su motivata richiesta dei titolari degli organi indicati al comma 3.
11. La Giunta e il Consiglio mantengono indisponibili, nelle relative dotazioni organiche, un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle rispettive strutture speciali. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture organizzative dell'uno e dell'altro organico.
Capo III
Dotazioni organiche delle strutture ordinarie
Art. 10
Dotazioni organiche
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano, ciascuno per le rispettive dotazioni organiche:
a) il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) la dotazione organica complessiva;
c) la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed eventuali altre articolazioni organizzative.
2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
Art. 11
Revisione della dotazione organica
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio procedono, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle proprie dotazioni organiche e delle rispettive strutture organizzative, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'Ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.
Capo IV
Prestazioni professionali
Art.12
Prestazioni professionali
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplinano, per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione da parte dei direttori generali e per la determinazione dei compensi. I relativi atti devono indicare i termini e le condizioni per l'espletamento della prestazione.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio inoltre:
a) predispongono all'inizio di ogni anno un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi, motivazioni, tipologie e quantificazione di cui all'articolo 33, comma 2, lettera c);
b) redigono un documento consuntivo annuale di tutti gli incarichi di prestazioni professionali conferiti;
c) inviano alla competente Commissione consiliare copia dei documenti di cui alle lettere a) e b) e di ogni singolo atto di incarico. Il documento di cui alla lettera a) viene aggiornato dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale.
3. Gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale possono essere conferiti esclusivamente a persone, di specifica e comprovata competenza tecnico-scientifica, che non appartengono al ruolo regionale o che non hanno con la Regione rapporto di servizio a qualunque titolo.
4. Gli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni per il supporto delle strutture speciali sono conferiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, fermo restando quanto previsto per i gruppi consiliari dall'articolo 6, comma 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32.
5. Gli atti di conferimento di incarichi sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Titolo III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13
Il rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni legislative.
2. Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Capo I
Accesso all'impiego regionale
Art. 14
Modalità di accesso
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale avviene tramite:
a) assunzioni dall'esterno mediante procedure selettive ovvero chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
b) mobilità da altre Amministrazioni pubbliche;
c) procedure selettive per la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale.
2. Le procedure di cui alle lettere a) e c) del comma 1, sono di norma uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti congiuntamente dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 15
Disciplina sulle modalità di accesso
1. Ferme restando le modalità di accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati, anche per l'area dirigenziale e relativamente alle procedure di accesso di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14:
a) i criteri per l'individuazione dei posti vacanti da riservare all'accesso dall'esterno;
b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;
c) le competenze e gli ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici;
d) i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva:
a) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di individuazione dei relativi membri, nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle disposizioni in materia di pari opportunità; dette commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;
b) i criteri di redazione dei bandi;
c) le procedure di selezione;
d) i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove richiesta;
e) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente in materia di personale.
3. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti è nulla di diritto.
4. Nei processi selettivi il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.
5. Il dipendente già inquadrato nei ruoli regionali non effettua il periodo di prova tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
6. La Regione invita i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) a presentare la documentazione e a sottoscrivere il contratto individuale nei termini stabiliti dal contratto collettivo.
Art. 16
(sostituito comma 3 da art. 46 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)
Approvazione della graduatoria
1. Il dirigente competente in materia di personale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori delle procedure selettive di cui all'articolo 14.
2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso.
(1)
3. La Regione, a fini di economicità, può provvedere alla copertura dei fabbisogni di personale tramite l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte ed il preventivo assenso degli interessati.
4. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 17
Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale
1. I requisiti minimi per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:
a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non dirigenziale.
Art. 18
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato
1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive dotazioni organiche. Della predetta deliberazione è data preventiva informazione alla competente Commissione consiliare.
3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore generale, la deliberazione di cui al comma 2 è adottata su proposta del direttore della direzione generale interessata.
4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.
5. Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Capo II
Disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro
Art. 19
Incompatibilità
1. È incompatibile con il rapporto di lavoro di cui all'articolo 13:
a) l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali;
b) l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, con esclusione di quelle a partecipazione pubblica;
c) la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Non sussiste l'incompatibilità di cui al comma 1 per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale. Le specifiche ipotesi ed i limiti per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali del personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente, dall'atto di Giunta di cui al comma 4.
3. Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro oppure in società con fini di lucro a partecipazione pubblica. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione.
4. La Giunta, con propria direttiva:
a) determina i dirigenti competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 nonché i criteri oggettivi a cui attenersi per tale rilascio;
b) individua le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
5. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente per il quale sussista una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ad eliminare tale situazione fissandogli un termine. Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione della causa di incompatibilità entro il termine fissato, il direttore generale competente in materia di personale dispone la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. È peraltro fatta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilità, l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
6. Con la direttiva di cui al comma 4 la Giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi e ne individua le modalità di tenuta e di accesso.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
8. Nel caso di rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 18 deve essere sospeso, per un periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro con la Regione, lo svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti, nonché lo svolgimento di prestazioni professionali, salvo quanto stabilito al comma 3.
9. Il dipendente ha diritto, a domanda, ad essere collocato in aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un contratto dirigenziale o relativo alle funzioni direttive a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione.
Art. 20
Onnicomprensività della retribuzione
1. La retribuzione del personale è determinata dai contratti collettivi e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in rappresentanza della Regione o in ragione del proprio ufficio.
2. La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale remunera gli incarichi conferiti dalla Regione o su designazione della stessa, con i limiti e secondo i criteri stabiliti con la direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 19, comma 4.
3. I compensi dovuti da terzi nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti direttamente alla Regione e confluiscono nelle risorse destinate al relativo trattamento economico accessorio.
Art. 21
Infermità per causa di servizio
1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a causa di servizio può richiedere il riconoscimento di un equo indennizzo secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.
Art. 22
Mobilità interna e con gli Enti dipendenti
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalità per l'attuazione della mobilità interna, ivi compresa quella tra i due organici del Consiglio e della Giunta.
2. I criteri e le modalità di mobilità tra la Regione e gli Enti dipendenti è disciplinata con apposite intese.
Capo III
Il regime della responsabilità dei dipendenti
Art. 23
Responsabilità dei dipendenti regionali
1. Ai dipendenti regionali si applica la normativa vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 24
Responsabilità disciplinare
1. Ai dipendenti regionali si applicano l'articolo 2106 del codice civile, l'articolo 7, commi 1, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e le norme dei contratti collettivi di lavoro in materia di responsabilità disciplinare.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 e ferma restando la definizione dei doveri dei dipendenti ad opera del codice di comportamento di cui all'articolo 25, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 25
Codice di comportamento
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentite le rappresentanze sindacali e le associazioni di utenti e consumatori, adottano congiuntamente un codice di comportamento per i dipendenti della Regione.
2. Il codice di cui al comma 1 costituisce specificazione e adattamento alla realtà regionale del codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
3. Il codice è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e deve essere consegnato al dipendente al momento dell'assunzione.
4. Il dirigente competente in materia di personale organizza attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione del codice.
Art. 26
Procedimento disciplinare
1. Le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni disciplinari sono attribuite alla dirigenza.
2. Le sanzioni disciplinari del licenziamento, con preavviso e senza preavviso, sono irrogate dal direttore generale competente in materia di personale.
Art. 27
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
2. In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le procedure di conciliazione o arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente il collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ne regola le attività.
Capo IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 28
Cause di estinzione
1. Il rapporto di lavoro si può estinguere in particolare, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile;
d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;
e) risoluzione del rapporto in caso di inabilità permanente;
f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, su proposta o previo parere del direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente interessato.
3. Nel caso di cui alla lettera f) il recesso è disposto dal direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente interessato.
4. Qualora si tratti di direttore generale o di dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, la risoluzione del rapporto di lavoro è disposta dalla Giunta regionale.
5. Le persone già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna e cessate dal servizio per dimissioni volontarie o per licenziamento per motivi oggettivi, possono essere riassunte su loro richiesta. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva le condizioni e le modalità per tale riassunzione. Non può in ogni caso essere riassunto il dirigente che ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro beneficiando di agevolazioni economiche.
Titolo IV
RELAZIONI SINDACALI, PARI OPPORTUNITÀ E PARTECIPAZIONE
Art. 30
Relazioni sindacali
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva decentrata sono esercitate congiuntamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La Regione può stipulare protocolli di relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali. I protocolli definiscono i destinatari, le procedure, gli oggetti dell'informazione e della consultazione, nonché le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva e della concertazione, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 31
Partecipazione dei lavoratori
1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazione del personale, in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.
2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali in materia di organizzazione del lavoro, le direzioni generali convocano incontri periodici con i collaboratori. In ogni caso a richiesta di almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa a livello di direzione generale, il responsabile della medesima struttura è tenuto a convocare un incontro al fine di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti.
3. I contratti collettivi di lavoro e i protocolli di relazioni sindacali di cui all'articolo 30 possono prevedere ulteriori istituti di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.
Art. 32
Partecipazione del comitato per le pari opportunità
1. La Regione consulta il comitato per le pari opportunità sulle misure generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.
2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonché dalle direttive della Comunità europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del comitato.
Titolo V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 33
Funzioni della direzione politica
1. Il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la Giunta ed il suo Presidente, nel quadro dell'ordinamento vigente, secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, fissando gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da realizzare nonché adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Agli organi istituzionali di cui al comma 1 spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la quantificazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le direzioni generali;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazioni di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
3. Gli organi istituzionali di cui al comma 1, per i rispettivi ambiti di competenza, oltre alle direttive generali, possono impartire, in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, direttive specifiche per la attività finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente.
Art. 34
Funzioni della dirigenza regionale
1. Ai dirigenti compete, nel rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dai competenti organi della Regione, secondo le attribuzioni individuate ai sensi degli articoli 39 e 40.
2. Ai dirigenti compete, nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
3. Al fine di consentire agli organi istituzionali di adottare le decisioni e fissare le direttive che ad essi spettano, i dirigenti partecipano alla formazione dei piani e dei programmi regionali mediante proposte, analisi di fattibilità ed elaborazione di dati, con riferimento all'ambito di propria competenza.
4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate ai commi 1,2 e 3 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche ed espresse disposizioni legislative.
Art. 35
Comitato di direzione della Giunta regionale
1. Presso il Presidente della Giunta regionale è istituito il comitato di direzione quale organo ausiliario della Giunta al fine di garantire il raccordo e la collaborazione fra direzione politica e direzione amministrativa.
2. La Giunta determina la composizione del comitato nonché le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso spettanti.
3. Il comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel coordinamento generale delle attività e nell'accertamento dei risultati.
4. Del comitato fanno parte i direttori generali della Giunta.
Art. 36
Comitato di direzione del Consiglio regionale
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può istituire un proprio organo ausiliario con funzioni analoghe a quelle del comitato di cui all'articolo 35, definendone la composizione, le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti spettanti.
Capo II
Funzioni dirigenziali
Art. 37
Esercizio di funzioni dirigenziali
1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto stabilito all'articolo 47.
3. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione.
4. I dirigenti esprimono parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di atti degli organi politici. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio con apposita direttiva individuano congiuntamente modalità e competenze per l'espressione dei pareri.
5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa consultazione delle rappresentanze sindacali, individuano, ciascuno per il rispettivo organico, le funzioni dirigenziali delegabili ai funzionari direttivi di elevata responsabilità. Non può essere delegata l'adozione di atti:
a) che comportano l'assunzione diretta di obblighi a carico della Regione;
b) che comportano impegni di spesa e accertamento di entrate;
c) relativi alla valutazione del personale;
d) relativi a procedimenti disciplinari.
6. È vietata la sub-delega di funzioni spettanti al direttore generale.
Art. 38
Struttura della dirigenza
1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, dettano disposizioni di indirizzo, in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali.
Art. 39
Funzioni dei dirigenti
1. Ai dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spettano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) la formulazione di proposte e pareri ai direttori generali;
b) l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai direttori generali, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, dei responsabili dei procedimenti amministrativi, e dei responsabili delle funzioni di programmazione e progettazione, di controllo, verifica e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
e) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai direttori generali.
Art. 40
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale, nell'ambito di quanto stabilito negli articoli 33 e 34, esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o altri atti di competenza della Giunta;
b) cura l'attuazione dei piani, direttive generali e programmi definiti dai competenti organi regionali;
c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
d) attribuisce gli incarichi di cui all'articolo 44, comma 1;
e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
f) istituisce le posizioni di livello non dirigenziale e determina la loro denominazione e la loro competenza;
g) adotta, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
i) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa;
l) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
m) costituisce temporanei gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta.
Art. 41
Atti della dirigenza
1. Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi.
2. Essi sono portati tempestivamente a conoscenza della Giunta regionale che può procedere al loro annullamento per motivi di legittimità.
Art. 42
Divieto di avocazione ed esercizio di controllo sostitutivo
1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte degli organi istituzionali.
2. In caso di inerzia o ritardo la Giunta può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore generale competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta può attribuire ad altro direttore generale, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza la Giunta può procedere alla attribuzione senza contestazione.
3. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di dirigenti dell'organico del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esercita i poteri attribuiti alla Giunta regionale dal comma 2, compresa l'individuazione del dirigente competente ad adottare gli atti.
Capo III
Incarichi dirigenziali
Incarico di direttore generale
1. L'incarico di direttore generale è conferito dalla Giunta, a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere,valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione. Alle relative assunzioni si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive direzioni generali. Dette assunzioni sono disposte nel rispetto dei requisiti culturali e professionali stabiliti dal comma 4 dell'art. 18.
3. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabile. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
3 bis. I posti di direttore generale non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione.
4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella Pubblica Amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
5. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4 è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.
6. Degli incarichi dei direttori generali è data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.
Art. 44
Altri incarichi
1. I direttori generali, ciascuno per il proprio settore, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. L'efficacia giuridica degli atti di conferimento di incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni dirigenziali è subordinato all'atto di approvazione della Giunta regionale.
3. I provvedimenti di incarico sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 45
Criteri per il conferimento degli altri incarichi
1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto del criterio di rotazione e dei requisiti culturali, professionali, attitudinali e di risultato specificati con atto della Giunta, adottato congiuntamente con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Gli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo.
3. Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in relazione alla natura dell'incarico e comunque per non più di cinque anni, e sono rinnovabili.
4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente titolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 18.
5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali, gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra Pubblica Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del dieci per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della dotazione organica dei dirigenti.
6. Gli incarichi di natura non dirigenziale sono conferiti secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 46
Assenza, impedimento, vacanza
1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la Giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso direttore generale che individua il proprio sostituto.
2. In caso di assenza o impedimento di altro dirigente, l'incarico di sostituzione è conferito dal direttore generale di settore.
3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.
Art. 47
Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. La valutazione può essere effettuata in ogni tempo e comunque va effettuata annualmente:
a) nei confronti del direttore generale dalla Giunta;
b) nei confronti del dirigente, dal direttore generale o da altro dirigente da cui funzionalmente dipende.
3. Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del controllo strategico e del controllo di gestione.
4. Gli atti sanzionatori conseguenti a valutazione negativa o a grave inosservanza di direttive generali sono adottati dal direttore generale competente in materia di personale, su proposta del direttore generale del settore interessato.
5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, può essere disposto il licenziamento con effetto immediato da parte della Giunta regionale, su proposta, nel secondo caso, del direttore generale sovraordinato.
Art. 48
Comitato dei garanti
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente il comitato dei garanti, definendone le modalità di scelta e di nomina dei componenti, nonché il funzionamento del comitato stesso, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro e dei principi del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
2. Gli Enti dipendenti dalla Regione possono avvalersi del comitato dei garanti previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna.
Art. 49
Nucleo di supporto alla valutazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente un nucleo di supporto alla valutazione formato da almeno tre componenti, esperti in organizzazione o in tecniche di valutazione del personale. Del nucleo possono far parte anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessità il Presidente della Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio individuano congiuntamente i compiti da attribuire al nucleo e le sue modalità di funzionamento.
Art. 50
Revoca degli incarichi dirigenziali e mobilità dei dirigenti
1. Nel caso di revoca di incarico dovuta a motivate ed eccezionali esigenze organizzative, al dirigente trasferito ad altro incarico può essere conservata la retribuzione di posizione relativa all'incarico revocato, fino alla scadenza naturale stabilita per lo stesso, qualora la retribuzione di posizione relativa al nuovo incarico sia inferiore.
2. La disposizione di cui al comma 1 può essere applicata anche per i dirigenti comandati o distaccati presso organismi cui partecipa la Regione operanti a livello statale o interistituzionale, valutata la particolarità e la complessità delle funzioni da svolgere presso tali organismi. In tale caso la retribuzione di posizione permane per tutta la durata del comando o distacco.
3. Qualora la mobilità dei dirigenti abbia come effetto il passaggio ad una direzione generale diversa, viene disposta dalla direzione generale competente in materia di personale.
Capo IV
La dirigenza dell'organico consiliare
Art. 51
Poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
1. I poteri attribuiti alla Giunta regionale dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 sono esercitati, per quanto riguarda i dirigenti dell'organico consiliare, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nei casi di cui agli articoli 42, comma 2 e 46, comma 1, può individuare, oltre che un direttore generale, anche un altro dirigente.
Titolo VI
CONTROLLI INTERNI
Art. 52
Tipologia e finalità dei controlli
1. La Regione utilizza quali strumenti e metodologie di controllo interno:
a) il controllo strategico, per coadiuvare la Giunta regionale nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e nella valutazione del grado di attuazione degli obiettivi strategici fissati;
b) il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
c) la valutazione della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro e in particolare dall'articolo 47;
d) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Art. 53
Principi del sistema dei controlli
1. Le tipologie di controllo di cui all'articolo 52 devono essere affidate a strutture o a soggetti distinti.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano in dettaglio il sistema dei controlli interni.
Art. 54
Controllo strategico
1. Il controllo strategico consiste nella analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. L'attività di controllo strategico è affidata alla struttura di controllo strategico di cui all'art. 6.
3. I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo strategico consegnano alla Giunta regionale periodiche relazioni sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della Giunta regionale analisi su politiche e programmi specifici.
4. La Giunta regionale elabora annualmente un rapporto pubblico sulle risultanze del controllo strategico.
Art. 55
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è esercitato da una struttura collocata alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia contabile e finanziaria.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, stabiliscono le modalità per l'attuazione del controllo di gestione, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 .
Art. 56
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
1. La Regione individua e disciplina le forme di controllo di regolarità amministrativa e contabile nonché le strutture preposte all'esercizio di tali funzioni.
2. Salvo i casi previsti dalla legge e dagli atti di disciplina di cui al comma 1, il controllo di regolarità amministrativa e contabile si effettua in via successiva.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
2. Le procedure concorsuali pubbliche avviate per la copertura di posti vacanti previsti dal piano occupazionale 1997/98 non hanno ulteriore corso dall'entrata in vigore della presente legge, purché non siano già state espletate le relative prove.
3. Ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla adozione della direttiva di cui all'articolo 19, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva attuativa dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31.
Art. 58
Enti dipendenti dalla Regione
1. Per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli atti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. L'eventuale istituzione di una direzione generale può essere approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.
3. Il trattamento economico del personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione è definito dai contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati integrativi stipulati negli Enti di rispettiva appartenenza.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi di lavoro disciplinano ogni altra materia rinviata a tale livello dalla contrattazione collettiva nazionale.
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, acquisito il parere dei consigli di amministrazione, o organi equivalenti, dei singoli Enti.
6. Nel dettare gli indirizzi di cui al comma 5 la Giunta deve avere come riferimento prioritario il principio di parità di trattamento tra il personale degli Enti dipendenti e quello della Regione.
7. Al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione si applicano, se ricorrono i presupposti, le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.
Art. 59
Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1
1.
L'articolo 14 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 recante: "Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)" è così sostituito:
"Art. 14
Personale
1. L'Azienda dispone di personale proprio, assunto con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.
2. L'Azienda adotta la dotazione organica, il regolamento di organizzazione, e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa fissato dalla Giunta regionale. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al consiglio di amministrazione dell'Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.
3. Il regolamento di organizzazione prevede altresì le specifiche funzioni del direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.".
2. L'articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 recante: "Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)" è abrogato.
Art. 60
Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante: "Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7" è abrogato.
Art. 61
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50
1.
L'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50, recante: "Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46 e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20" è così sostituito:
"Art. 19
Personale
1. Le Aziende dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando concorsi unici tra le Aziende medesime e la Regione.
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 4. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.".
Art. 62
Interpretazioni autentiche
1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 29 che prevede l'erogazione al personale di qualifica dirigenziale della sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da esso percepito a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione.
2. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 29, che prevede l'erogazione ai dipendenti collocati nell'area quadri cui vengono assegnate posizioni organizzative della sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da essi percepito a titolo di indennità area quadri resta assorbito nella retribuzione di posizione.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, che prevede, fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il settore del pubblico impiego, il riconoscimento ai dipendenti regionali di un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio, si interpreta nel senso che il medesimo trattamento è riconosciuto, fino alla data dell'opzione, a coloro che scelgono la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 59, comma 56 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000.
4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, che prevede che la Regione ponga a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità di premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale, si interpreta nel senso che l'indennità di cui al primo comma viene erogata al dipendente regionale che esercita l'opzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e segue i criteri di rivalutazione previsti per l'indennità di fine servizio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.
Art. 63
Anticipazione sull'indennità di cui all'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982
1. I dipendenti regionali con almeno quindici anni di servizio utile ai fini di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 possono chiedere un'anticipazione non superiore al settanta per cento sull'indennità prevista dalla stessa legge, alla quale avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le condizioni per avere titolo all 'anticipazione di cui al comma 1.
3. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 58 del 1982.
Art. 64
(aggiunto comma 5 bis da art. 2 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7)
Disposizioni finali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale, la Giunta delibera su proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La Regione può promuovere intese con gli Enti locali per la costituzione di strutture interistituzionali, ai fini dell'ottimale gestione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza del territorio e gestione dell'emergenza. La costituzione ed il funzionamento di dette strutture sono regolati con legge regionale.
3. Le persone reinquadrate nell'organico della Regione Emilia-Romagna in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV n. 960/96 e TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna - n. 186/99, mantengono il trattamento di fine rapporto maturato e la posizione pensionistica preesistente.
4. Nelle procedure selettive pubbliche indette per l'assunzione di personale a tempo indeterminato è valutata con particolare rilievo l'esperienza maturata presso la Regione Emilia-Romagna tramite i tirocini formativi previsti dalla legge regionale 3 luglio 2001, n. 19 e successive modifiche.
5. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'art. 5 bis, comma 3 del decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n.401 . A tal fine la Giunta regionale definisce le relative modalità di selezione e la composizione delle Commissioni esaminatrici.
"5 bis. I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del beneficio di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge, purché fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30 novembre 1995."
Art. 65
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) legge regionale 26 ottobre 1981, n. 37 recante: "Indennità di fine servizio da corrispondere al personale privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 152 del 1968 ";
2) legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante: "Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione";
3) legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 recante: "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali";
4) legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 recante: "Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'Accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti", fatto salvo l'articolo 24;
5) legge regionale 20 marzo 1989, n. 7 recante: "Trattamento di missione e di trasferimento del personale della Regione Emilia-Romagna";
6) legge regionale 13 maggio 1989, n. 13 recante: "Approvazione della normativa risultante dall'Accordo intercompartimentale (Pubblico Impiego) relativa al triennio 1988/1990";
7) legge regionale 27 aprile 1990, n. 37 recante: "Approvazione dell'Accordo nazionale di comparto per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle Regioni a Statuto ordinario, dagli Enti pubblici da esse dipendenti e dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari";
8) legge regionale 3 agosto 1990, n. 45 recante: "Revisione della dotazione delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti norme di inquadramento";
9) legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 recante: "Assunzione in ruolo di divulgatori agricoli";
10) legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 recante: "Disciplina della dirigenza regionale";
11) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 48 recante: "Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, in possesso di specifici requisiti";
12) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 7 recante: "Revisione in diminuzione della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)";
13) legge regionale 16 novembre 1993, n. 40 recante: "Revisione della dotazione organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37";
14) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 11 recante: "Disposizione interpretativa dell'articolo 36 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37, concernente l'indennità di funzione dirigenziale";
15) legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 recante: "Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale";
16) legge regionale 11 aprile 1996, n. 8 recante: "Disposizioni straordinarie conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 4 aprile-12 giugno 1995, n. 444/95";
17) legge regionale 9 aprile 1999, n. 2 recante: "Proroga di alcune disposizioni della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale " ".
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, gli articoli 5 e 7 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29 recante: "Indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi - anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio";
b) gli articoli 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 recante: "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale";
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 recante: "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale";
d) i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 recante: "Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 42";
e) gli articoli 234, 235 e 236 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante: "Riforma del sistema regionale e locale".
Note del Redattore:
(Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7 sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)