LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo VI
CONTROLLI INTERNI
Art. 52
Tipologia e finalità dei controlli
1. La Regione utilizza quali strumenti e metodologie di controllo interno:
a) il controllo strategico, per coadiuvare la Giunta regionale nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e nella valutazione del grado di attuazione degli obiettivi strategici fissati;
b) il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
c) la valutazione della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro e in particolare dall'articolo 47;
d) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Art. 53
Principi del sistema dei controlli
1. Le tipologie di controllo di cui all'articolo 52 devono essere affidate a strutture o a soggetti distinti.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano in dettaglio il sistema dei controlli interni.
Art. 54
Controllo strategico
1. Il controllo strategico consiste nella analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. L'attività di controllo strategico è affidata alla struttura di controllo strategico di cui all'art. 6.
3. I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo strategico consegnano alla Giunta regionale periodiche relazioni sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della Giunta regionale analisi su politiche e programmi specifici.
4. La Giunta regionale elabora annualmente un rapporto pubblico sulle risultanze del controllo strategico.
Art. 55
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è esercitato da una struttura collocata alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia contabile e finanziaria.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, stabiliscono le modalità per l'attuazione del controllo di gestione, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 .
Art. 56
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
1. La Regione individua e disciplina le forme di controllo di regolarità amministrativa e contabile nonché le strutture preposte all'esercizio di tali funzioni.
2. Salvo i casi previsti dalla legge e dagli atti di disciplina di cui al comma 1, il controllo di regolarità amministrativa e contabile si effettua in via successiva.
Note del Redattore:
(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)