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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Capo III
Incarichi dirigenziali
Art. 43

(sostituito comma 2 e aggiunto comma 3 bis da

art. 27 L.R. 1 agosto 2002 n. 18)

Incarico di direttore generale
1. L'incarico di direttore generale è conferito dalla Giunta, a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere,valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione. Alle relative assunzioni si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive direzioni generali. Dette assunzioni sono disposte nel rispetto dei requisiti culturali e professionali stabiliti dal comma 4 dell'art. 18.
3. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabile. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
3 bis. I posti di direttore generale non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione.
4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella Pubblica Amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
5. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4 è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.
6. Degli incarichi dei direttori generali è data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.
Art. 44
Altri incarichi
1. I direttori generali, ciascuno per il proprio settore, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. L'efficacia giuridica degli atti di conferimento di incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni dirigenziali è subordinato all'atto di approvazione della Giunta regionale.
3. I provvedimenti di incarico sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 45
Criteri per il conferimento degli altri incarichi
1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto del criterio di rotazione e dei requisiti culturali, professionali, attitudinali e di risultato specificati con atto della Giunta, adottato congiuntamente con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Gli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo.
3. Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in relazione alla natura dell'incarico e comunque per non più di cinque anni, e sono rinnovabili.
4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente titolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 18.
5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali, gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra Pubblica Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del quindici per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della dotazione organica dei dirigenti.
6. Gli incarichi di natura non dirigenziale sono conferiti secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 46
Assenza, impedimento, vacanza
1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la Giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso direttore generale che individua il proprio sostituto.
2. In caso di assenza o impedimento di altro dirigente, l'incarico di sostituzione è conferito dal direttore generale di settore.
3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.
Art. 47
Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. La valutazione può essere effettuata in ogni tempo e comunque va effettuata annualmente:
a) nei confronti del direttore generale dalla Giunta;
b) nei confronti del dirigente, dal direttore generale o da altro dirigente da cui funzionalmente dipende.
3. Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del controllo strategico e del controllo di gestione.
4. Gli atti sanzionatori conseguenti a valutazione negativa o a grave inosservanza di direttive generali sono adottati dal direttore generale competente in materia di personale, su proposta del direttore generale del settore interessato.
5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, può essere disposto il licenziamento con effetto immediato da parte della Giunta regionale, su proposta, nel secondo caso, del direttore generale sovraordinato.
Art. 48
Comitato dei garanti
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente il comitato dei garanti, definendone le modalità di scelta e di nomina dei componenti, nonché il funzionamento del comitato stesso, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro e dei principi del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
2. Gli Enti dipendenti dalla Regione possono avvalersi del comitato dei garanti previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna.
Art. 49
Nucleo di supporto alla valutazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente un nucleo di supporto alla valutazione formato da almeno tre componenti, esperti in organizzazione o in tecniche di valutazione del personale. Del nucleo possono far parte anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessità il Presidente della Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio individuano congiuntamente i compiti da attribuire al nucleo e le sue modalità di funzionamento.
Art. 50
Revoca degli incarichi dirigenziali e mobilità dei dirigenti
1. Nel caso di revoca di incarico dovuta a motivate ed eccezionali esigenze organizzative, al dirigente trasferito ad altro incarico può essere conservata la retribuzione di posizione relativa all'incarico revocato, fino alla scadenza naturale stabilita per lo stesso, qualora la retribuzione di posizione relativa al nuovo incarico sia inferiore.
2. La disposizione di cui al comma 1 può essere applicata anche per i dirigenti comandati o distaccati presso organismi cui partecipa la Regione operanti a livello statale o interistituzionale, valutata la particolarità e la complessità delle funzioni da svolgere presso tali organismi. In tale caso la retribuzione di posizione permane per tutta la durata del comando o distacco.
3. Qualora la mobilità dei dirigenti abbia come effetto il passaggio ad una direzione generale diversa, viene disposta dalla direzione generale competente in materia di personale.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 2008, n. 17, a partire dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la suddetta legge, il presente articolo è sostituito dal seguente: "Art. 9 Personale delle strutture speciali

1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono: a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie; b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3 e 4, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.

3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.

4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa di cui agli articoli 4 e 7, lettera a), la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, provvedono direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. n. 32/1997.

6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da: a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione; b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali; c) acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.

8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.

9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.

10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato.

11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, ove fissata in coincidenza con la cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, viene prorogata fino all'assegnazione del personale richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati."

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