Capo II
Strutture speciali
Art. 4
Gabinetto del Presidente del Consiglio
1.
Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalle altre norme regionali.
2.
Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto in particolare all'esercizio delle funzioni e attività dei consiglieri regionali, ai rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed estere ed inoltre alle iniziative di comunicazione istituzionale e di divulgazione legislativa.
3.
La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
Gabinetto del Presidente della Giunta
1.
Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.
2.
Il Gabinetto del Presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla
direzione e valutazione delle attività politico-amministrative della Giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale.
3.
La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
Struttura di controllo strategico
abrogato
Segreterie particolari
1.
Con le modalità ed entro i limiti previsti all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
a)
del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
b)
del Presidente della Giunta,
del Sottosegretario alla Presidenza,del Vicepresidente della Giunta, e degli Assessori.
Art. 8
Segreterie dei gruppi consiliari
1.
I gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume l'atto di cui all'articolo 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica dei gruppi, l'esigenza comune ad ogni gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.
Art. 9
(già modificato comma 3 e sostituito comma 11 da
art. 1 L.R. 6 giugno 2006 n. 7; in seguito aggiunto comma 4 bis e modificato comma 5 da
art. 41 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 , sostituito comma 5 da
art. 29 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , sostituito intero articolo da
art. 6 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17 , modificato comma 5 da
art. 50 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, modificato comma 12 da
art. 4 L.R. 18 novembre 2014, n. 24, sostituito comma 5 da
art. 13 L.R. 12 marzo 2015 n. 1, ancora aggiunto comma 12 bis da
art. 7 L.R. 9 maggio 2016, n. 7. In seguito sostituiti commi 4, 5 e 12 bis e lett. b) comma 6, modificati lett. b) comma 2, commi 10 e 11 e aggiunto comma 5 bis da
art. 2 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21. Infine aggiunto comma 12 ter da
art 4 L.R. 3 giugno 2019, n. 5)
(4)
Personale delle strutture speciali
1.
Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.
2.
La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:
a)
il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b)
gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3,4 e 5, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.
3.
Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.
4.
Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa, la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.
5.
I gruppi assembleari e gli organi monocratici dell'Assemblea legislativa, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello dei commi 3 e 4, chiedono all'Assemblea legislativa l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.
6.
Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:
a)
acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
b)
eventuale maggior costo, a seguito di attribuzione dell'emolumento di cui al comma 10 al personale appartenente agli organici regionali in assegnazione;
c)
acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.
7.
Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.
8.
La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.
9.
Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.
10.
Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento, parametrato anche alle attività effettivamente assegnate. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro....
11.
Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al possesso del titolo di studio, al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
12.
I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, alla cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, è prorogata, anche per il personale con funzioni giornalistiche, fino all'assegnazione di quello richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati.
12 bis.
Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, nonché il personale di ruolo assegnato alle strutture di cui al presente articolo, ai fini dell'incarico, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a)
per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
b)
per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
c)
per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.
12 ter.
Il personale di ruolo che viene assegnato alle strutture di cui al presente articolo, qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 12 bis, mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.