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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/11/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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Titolo IV
RELAZIONI SINDACALI, PARI OPPORTUNITÀ E PARTECIPAZIONE
Art. 30
Relazioni sindacali
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva decentrata sono esercitate congiuntamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La Regione può stipulare protocolli di relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali. I protocolli definiscono i destinatari, le procedure, gli oggetti dell'informazione e della consultazione, nonché le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva e della concertazione, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 31
Partecipazione dei lavoratori
1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazione del personale, in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.
2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali in materia di organizzazione del lavoro, le direzioni generali convocano incontri periodici con i collaboratori. In ogni caso a richiesta di almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa a livello di direzione generale, il responsabile della medesima struttura è tenuto a convocare un incontro al fine di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti.
3. I contratti collettivi di lavoro e i protocolli di relazioni sindacali di cui all'articolo 30 possono prevedere ulteriori istituti di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.
Art. 32
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. La Regione costituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che svolge le funzioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ciascun ente pubblico dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, ente o azienda del Servizio sanitario regionale, costituisce un proprio Comitato.
2. Il Comitato è composto, secondo quanto previsto da atto della Giunta regionale, adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il presidente del Comitato è scelto tra i rappresentanti dell'amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 4, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
4. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze ed esperienza nelle materie di competenza del Comitato, rilevabili attraverso il percorso professionale, maturate anche a seguito di partecipazione in organismi analoghi, oltre ad adeguate attitudini.
5. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, detta le linee guida concernenti le modalità di funzionamento dei Comitati unici di cui al comma 1.
6. Il funzionamento del Comitato unico di cui al comma 1, primo periodo, è senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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