LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997 N. 23 " DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO "
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 dell' 11 dicembre 2001
Art. 1
Modifiche all'art. 5 della L.R n. 23 del 1997
2.
Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 è sostituito come segue:

"3. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di apposita istruttoria che accerti:
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8;
b) il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392
o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente;

c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare. " .
