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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997 N. 23 " DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 dell' 11 dicembre 2001

Art. 2
Inserimento dell'art. 5 bis nella L.R n. 23 del 1997
1.
Dopo l'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 è inserito il seguente articolo:
" Art. 5 bis
Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.
2. La comunicazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;
b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
c) le esatte generalità del titolare o del legale rappresentante, a seconda che si tratti rispettivamente di impresa individuale o di società;
d) le generalità del direttore tecnico dell'agenzia principale se diverso dal titolare o dal legale rappresentante e dell'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale.
3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla Provincia entro dieci giorni al fine di consentire le verifiche di cui al comma 4.
4. Decorsi quindici giorni dalla data d'invio della comunicazione alla Provincia l'attività può essere avviata. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino al riscontro della eliminazione delle irregolarità contestate.
5. A seguito di positivo accertamento la Provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale. " .

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