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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997 N. 23 " DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 dell' 11 dicembre 2001

Art. 6
1.
L'art. 9 della L.R. n. 23 del 1997 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio regionale è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione e all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria, nonchè dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attività. " .

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